Generazione Cursi
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"Palestra" politica per i giovani di Cursi fuori da tutti gli schemi dei vari partiti
 
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 Nuovo Statuto

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MessaggioTitolo: Nuovo Statuto   Nuovo Statuto Icon_minitimeVen Lug 17, 2009 10:22 am

Di seguito vi è una bozza del nostro futuro statuto. Leggetelo con attenzione e proponete le eventuali modifiche. La discussione sull'approvazione durante la riunione di Lunedi 20 luglio alle ore 21.oo

Statuto

I – DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA

Art.1 - Denominazione e sede
1. E' costituita l'associazione Politico-Culturale denominata "Generazione", sulla base delle norme della legge 383/2000 e della legge 39/2007 della Regione Puglia
2. L'ubicazione della sede è in Via G. Leopardi n° 7 Cursi (LE). Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.
3. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice

Art. 2. Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

Art.3 - Scopo e finalità
1. L’associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
1. Si propone di promuovere e diffondere la realizzazione di programmi rivolti alla comunità di Cursi per costruire un futuro consapevole e condiviso.
2. Ha natura indipendente ed autonoma e si fonda su principi di democrazia, tolleranza, non violenza, solidarietà e trasparenza, proponendosi l’obiettivo di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini al miglioramento delle condizioni di vita delle Comunità di appartenenza.
3. Promuove attività, confronto, studio, ricerca e informazione favorendo lo sviluppo della personalità umana e la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità.
4. Si propone di operare a difesa della salute pubblica, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, sostenere i valori di Legalità e Giustizia, vigilare sul corretto e trasparente svolgimento delle attività della Pubblica Amministrazione nonché incentivare il libero scambio delle idee ed informazioni sui vari aspetti della realtà sociale, economica e politica.
5. Il Movimento persegue finalità di promozione sociale e sostegno all’esercizio dei diritti civili e sociali ed al principio di sussidiarietà, in attuazione degli art. 117 e 118 della Costituzione, attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, operando attraverso l’impegno volontario dei soci a:
a. sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
b. preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di pensiero;
c. pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
d. organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
e. partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
f. quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
g. accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
h. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
i. Favorire tutte le forme di democrazia diretta, ossia quelle iniziative che prevedono per i cittadini la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici e nell’attività degli amministratori e dei dipendenti impiegati nelle aziende controllate dalla pubblica amministrazione.
j. Stimolare gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini a migliorare le infrastrutture e a garantire un maggior equilibrio nella distribuzione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
k. Stimolare gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni, Comitati, Gruppi, etc.).
l. Riunire tutti coloro che hanno interesse a promuovere iniziative volte a tutelare e sviluppare le varie comunità locali e le iniziative di carattere regionale e nazionale, coerenti con le finalità del movimento.
6. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
7. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dal propri aderenti.
8. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
9. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
10. Il Movimento si impegna a distribuire i documenti e il materiale multimediale prodotti al proprio interno secondo una licenza “Creative Commons” che garantisca la possibilità di redistribuzione non modificata della risorsa, per scopi non commerciali.
11. Svolge attività di promozione sociale senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge 383/2000.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione
1. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. quote associative;
d. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. introiti derivanti dalle iniziative sociali;
i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.5 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.
3. S'impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa
1. L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.
2. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.
3. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 12 punto 2 a) del presente Statuto.
4. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.
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MessaggioTitolo: art 7-11   Nuovo Statuto Icon_minitimeVen Lug 17, 2009 10:23 am

Art.7 – Avanzi di gestione
L’eventuale residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli Associati, sarà riportato all’esercizio seguente e destinato esclusivamente ad iniziative conformi agli scopi istituzionali previsti dal presente statuto.

III - I SOCI

Art.8 - Composizione dell'Associazione
1. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
2. E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa .
3. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 3 .
4. Sono previste le seguenti categorie di soci:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Sostenitori;
d. Soci Onorari.
5. Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
6. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
7. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore alla quota dei Soci Ordinari.
8. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
9. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art.9 - Diritti del socio
1. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, ed in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
2. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
3. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi trenta giorni dall’iscrizione nel libro soci per l’Assemblea Ordinaria e trascorsi sessanta giorni per l’Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio.
4. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiamo maturato una maggiore anzianità sociale.
5. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo i soci di età non inferiore ad anni sedici.


Art.10 - Doveri del socio
1. Ciascun socio deve:
a. Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
b. Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
c. Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
2. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art.11 - Criteri di ammissione del socio
1. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.
3. Possono richiedere l'iscrizione persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, di qualsiasi nazionalità e sesso che intendano perseguire gli scopi il Movimento, che ne condividano i principi e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal Movimento nei propri atti.
4. L'ammissione degli Associati è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, che sarà depositata presso la sede entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'iscrizione. Trascorsi i predetti 30 giorni senza che sia depositata la decisione del Consiglio Direttivo, l'ammissione si intenderà accettata.
5. La richiesta non potrà essere accettata qualora:
a. vi siano fondati motivi per ritenere che il comportamento del richiedente o le attività da lui svolte siano in contrasto con i principi e le finalità del Movimento;
b. il richiedente abbia precedentemente causato danni (morali o materiali), perdite o sia moroso nei confronti del Movimento;
c. vi sia un altro motivo valido, documentato per iscritto dal Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il diniego sarà motivato e l'interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, depositandolo o indirizzandolo alla sede del Movimento, sul quale si pronuncerà l’Assemblea ordinaria alla prima riunione utile
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione l'Associato dovrà provvedere a versare la quota associativa.
8. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.
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MessaggioTitolo: art 12-20   Nuovo Statuto Icon_minitimeVen Lug 17, 2009 10:23 am

Art.12 – Recesso, esclusione e decesso del socio
1. Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
a. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
b. per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
c. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
3. Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.
6. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
7. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI
Art.13 - Organi dell'Associazione
1. Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei soci;
b. b) il Consiglio Direttivo.
2. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.
3. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA

Art.14 – Composizione dell’Assemblea
1. L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.
2. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 9.

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria
1. L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:
a. sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
b. sul bilancio di previsione;
c. sull'entità della quota associativa;
d. sul termine per il pagamento della quota associativa;
e. sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’eventuale Collegio dei Revisori;
f. sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico;
g. su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 16).

Art.16 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria
1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
a. le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai ¾ ( tre quarti ) del Soci Ordinari ed equiparati;
b. sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
c. sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art.17 - Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.
2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà dei soci.
3. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.
4. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale, mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.
5. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.
6. E’ validamente costituita anche l’assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

Art.18 - Costituzione dell'Assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

Art.19 - Verbalizzazione
1. Presiede l’Assemblea, il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo.
2. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti.
3. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art.20 - Delibere Assembleari
1. Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati.
3. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".
4. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega.
5. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.
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MessaggioTitolo: art 21-31   Nuovo Statuto Icon_minitimeVen Lug 17, 2009 10:24 am

Art.21 - Nomina e composizione
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 4 a 15 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono democraticamente eletti dall’Assemblea tra gli Associati. Potrà candidarsi alla carica di Consigliere qualunque Associato a condizione che: sia di maggiore età, sia nel pieno possesso delle capacità giuridica e di agire, non sia stato condannato con sentenza definitiva per reato non colposo con pena detentiva non inferiore a mesi dodici di reclusione. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
3. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
4. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria.
5. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art.22 - Presidente e Vicepresidenti
1. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art.23 - Tesoriere
1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.
3. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art.24 - Segretario
1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
3. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.
4. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.
5. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art.25 - Competenze e convocazione del Consiglio
1. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna.
2. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.
3. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Programmatica dei soci entro il mese di Dicembre.
4. Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art.26 - Delibere del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art.27 - Strumenti informatici e telematici
1. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:
a. uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
b. una o più mailing list (pubbliche o private);
c. uno o più news server;
d. uno o più canali irc;
e. appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.
3. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.

VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell’incarico di uno o due membri.
2. Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
3. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.
4. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.
5. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
6. I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VIII – NORME FINALI

Art.29 - Scioglimento
1. L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
a. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4;
b. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Bilancio Consuntivo e Preventivo
1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall’Art. 24.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
4. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 31 – Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
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MessaggioTitolo: Statuto approvato!!!!!   Nuovo Statuto Icon_minitimeVen Lug 24, 2009 11:31 am

Il post si può chiudere, la copia dello Statuto approvato la travate sul sito di generazione
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MessaggioTitolo: Re: Nuovo Statuto   Nuovo Statuto Icon_minitime

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