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 statuto art 7-14

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MessaggioTitolo: statuto art 7-14   statuto art 7-14 Icon_minitimeMer Lug 08, 2009 3:12 pm

Di seguito vi è una bozza del nostro futuro statuto. Leggetelo con attenzione e proponete le eventuali modifiche. Questo statuto è stato riadattato modificando quello dell'associazione Grilli Salentini l'associazione più simile alla nostra.
La discussione per l'approvazione sara mercoledi 15 luglio ore 21.00
STATUTO DEL MOVIMENTO “GENERAZIONE”
Art. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Può riunirsi in via ordinaria o straordinaria ed è ammessa la partecipazione di tutti gli Associati. E’ condizione generale e necessaria, per l’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto, essere in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata almeno 15 giorni prima della data prevista. L'avviso dovrà riportare la data di prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione (dopo almeno 24 ore dalla prima), il luogo e l’ordine del giorno. Detto avviso potrà essere comunicato preferibilmente via email all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’associato nella propria domanda di iscrizione ovvero con ogni altro mezzo in forma scritta (fax, posta prioritaria, raccomandata, telegramma). L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato sul sito web dell’Associazione, sempre osservando il medesimo termine minimo di preavviso.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata dal Presidente:
a) tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli Associati, entro 30 giorni dalla richiesta medesima;
c) negli altri casi previsti dal presente Statuto.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma almeno una volta l'anno trascorsi trenta giorni dalla presentazione del rendiconto economico da parte del Consiglio Direttivo per l'approvazione del medesimo. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti in merito a:
a) approvazione del rendiconto economico;
b) approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
c) variazione dell'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.
d) tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione;
e) l'annullamento di qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo che sia presa con voto determinante di un Consigliere che si trovi in condizione di conflitto di interessi;
f) atti di disposizione del patrimonio su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
g) tutti i casi in cui non deliberi in via straordinaria.
6. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati, in seconda convocazione (dopo almeno 24 ore dalla prima) qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in merito a:
a. lo scioglimento dell’Associazione;
b. le modifiche all’atto Costitutivo ed allo Statuto;
c. il trasferimento della sede dell’Associazione;
d. la costituzione di nuove sedi e delle relative rappresentanze;
e. ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
8. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora richiesto da almeno un quinto dei presenti. Il voto negli organi collegiali è sempre personale. E’ ammesso il voto per procura, rilasciata in forma scritta e allegata al verbale di assemblea, in favore di altri associati. Il rappresentante, in ciascuna votazione, non potrà esercitare il diritto di voto che per tre rappresentati.
9. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e sono computati al fine della regolare costituzione dell’assemblea.
10. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, con procedure da essa stabilite sul momento. Il Presidente esaurisce il proprio incarico e cessa dalla carica con la sottoscrizione del verbale e non ha altro potere se non quello di dirigere le operazioni dell’Assemblea.
11. Il Segretario del Consiglio Direttivo provvederà a redigere un verbale dell’Assemblea, a pubblicarlo via Internet e a conservarne copia. In sua assenza, provvederà il Presidente dell’Assemblea a redigere il verbale e a consegnarlo senza ritardo al Segretario del Consiglio per la pubblicazione.
12. Il Presidente dell’Assemblea può autorizzare la presenza di non associati, senza diritto di parola, ferma restando la sua facoltà di disporre l’allontanamento dei predetti in caso in cui gli stessi rechino disturbo o intralcino l’attività assembleare.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri; definisce l’attività dell’Associazione e ne esercita la straordinaria amministrazione nei limiti di cui al presente Statuto.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono democraticamente eletti dall’Assemblea tra gli Associati secondo le modalità di voto espresse nel regolamento elettorale dell’Associazione. Potrà candidarsi alla carica di Consigliere qualunque Associato a condizione che: sia di maggiore età, sia nel pieno possesso delle capacità giuridica e di agire, non sia stato condannato con sentenza definitiva per reato non colposo con pena detentiva non inferiore a mesi dodici di reclusione. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Scaduto tale termine il Consiglio resta comunque in carica fino alla riunione dell'Assemblea degli Associati che procede al suo rinnovo, ma può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti più volte anche successivamente.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese, o su richiesta del Presidente. La convocazione viene effettuata con avviso comunicato e pubblicato almeno 10 giorni prima della data prevista. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’Assemblea degli Associati in merito alle modalità di convocazione e verbalizzazione.
5. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con la presenza obbligatoria del Presidente o del Vicepresidente; delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Rientrano nei poteri/doveri esclusivi del Consiglio Direttivo:
a) redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) redigere i rendiconti economici;
d) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività dell’Associazione;
e) approvare gli atti di straordinaria amministrazione e proporre all’Assemblea gli atti di disposizione;
f) deliberare circa l’esclusione degli Associati nonché circa il diniego sulle domande di iscrizione;
g) favorire la partecipazione degli Associati alle attività dell’Associazione;
h) approvare ogni iniziativa di carattere giudiziario;
i) approvare e modificare l’eventuale regolamento dell’Associazione;
j) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Portavoce;
k) istituire nuove articolazioni territoriali dell’Associazione ed eventuali sue sedi secondarie;
l) compiere tutti gli atti che atto costitutivo, statuto o regolamento attribuiscano espressamente alla sua competenza.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
8. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando:
a) non presenzino alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
b) perdano la qualità di Associato dell’Associazione;
c) perdano la capacità di agire ai sensi del Codice Civile.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo a pena di inefficacia.
10. Le dimissioni e la decadenza fanno cessare dalla carica di Consigliere con effetto dalla nomina del nuovo Consigliere a norma del comma seguente.
11. In caso di decadenza, dimissioni o impossibilità duratura di svolgere le funzioni di Consigliere, il Consiglio Direttivo procede, quanto prima e su invito del Presidente, a promuovere l’iter per l’elezione di un nuovo Consigliere (il cui incarico scadrà alla naturale scadenza del Consiglio in carica), secondo le norme sull’elezione del Consiglio.
12. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Al verificarsi di tale evento, un Consigliere qualunque dovrà convocare senza ritardo l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
13. Ciascun componente del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica tra quelle previste per i membri del Consiglio.

Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell’Associazione rappresenta legalmente la medesima nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell’Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimane in carica per il medesimo tempo del Consiglio che lo ha eletto e, in ogni caso, decade dalla carica con l’insediamento del nuovo Consiglio.
3. Rientrano nella competenza del Presidente:
a) convocare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo nei casi e secondo le modalità previste da questo Statuto e fissarne l’ordine del giorno;
b) compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione che non impegnino economicamente l’Associazione per un valore superiore ad un decimo del patrimonio dell’Associazione;
c) eseguire gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, su sua delibera e autorizzazione;
d) in caso di necessità ed urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile;
e) disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere;
f) curare le dichiarazioni ufficiali dell’Associazione nei rapporti con la stampa ed i terzi.
4. Il Presidente, nell’espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegare ad altro Associato il compimento dell’attività o dell’affare approvato o determinato che verrà compiuto esclusivamente in nome e per conto del Presidente stesso in detta qualità.

Art. 10 – CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono cariche dell’Associazione il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 11 – IL VICEPRESIDENTE

1. Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; sostituisce, in via eccezionale e temporanea, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
2. In assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dai Consiglieri successivamente, partendo dal più anziano.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione del medesimo; resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha eletto e, in ogni caso, decade con l’insediamento del nuovo Consiglio. Svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Rientrano tra i compiti del Segretario:
a) la corretta tenuta e l’aggiornamento tempestivo del Libro Associati;
b) la redazione, sottoscrizione, conservazione e pubblicazione di tutti i verbali di riunione ed assemblea degli organi collegiali dell’Associazione che verranno sottoscritti anche dai relativi Presidenti;
c) l’espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell’Associazione;
d) la gestione e la supervisione su tutta la regolamentazione interna circa la tutela dei dati personali raccolti e conservati dall’Associazione.
3. Il Segretario nell’espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegarne il compimento ad altro Associato, rimanendone, comunque, responsabile.

Art. 13 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere dell’Associazione è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione del medesimo; resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha eletto e, in ogni caso, decade con l’insediamento del nuovo Consiglio. Svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Rientrano tra i compiti del Tesoriere:
a) la corretta tenuta del rendiconto di esercizio e delle scritture contabili;
b) la corretta tenuta della cassa dell’Associazione;
c) la valutazione preliminare degli impegni di spesa per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o da questo proposte all’assemblea;
d) l’aggiornamento sulle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse per l’Associazione;
e) ogni parere che riguardi l’aspetto economico-finanziario dell’attività dell’Associazione;
f) la gestione dei rapporti economici con eventuali terzi collaboratori retribuiti o assunti.
3. Il Tesoriere, nell’espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegarne il compimento ad altro Associato, rimanendone, comunque, responsabile.

Art. 14 – REGOLAMENTI

Oltre al Regolamento dell’Associazione, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo possono disciplinare con propri regolamenti, approvati e modificati a maggioranza assoluta dei membri, gli aspetti organizzativi e funzionali delle loro rispettive attività.
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