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 statuto art 15-21

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statuto art 15-21 Empty
MessaggioTitolo: statuto art 15-21   statuto art 15-21 Icon_minitimeMer Lug 08, 2009 3:13 pm

Di seguito vi è una bozza del nostro futuro statuto. Leggetelo con attenzione e proponete le eventuali modifiche. Questo statuto è stato riadattato modificando quello dell'associazione Grilli Salentini l'associazione più simile alla nostra.
La discussione per l'approvazione sara mercoledi 15 luglio ore 21.00
Art. 15 – DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I documenti dell'Associazione, i libri associativi previsti dal presente Statuto e tutti gli atti dell'Associazione saranno conservati di norma presso la sede.
2. Gli Associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta preventiva al Segretario dell'Associazione con almeno 7 giorni di anticipo e potranno ottenerne copia a proprie spese.
3. Il Segretario dell'Associazione salvaguarda l'integrità e la sicurezza dei predetti documenti ed assicura il rispetto delle norme di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 16 – RISORSE ECONOMICHE

1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. L’associazione è tenuta, per almeno tre anni a meno che normative civili e fiscali non prevedano un periodo maggiore, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonchè della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.
4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.
5. E’ fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto dell’Associazione di contrarre debiti o di deliberare o effettuare spese oltre la disponibilità del patrimonio dell’Associazione.

Art. 17 - RENDICONTO ECONOMICO

1. Il rendiconto economico comprende l'esercizio dell’Associazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo successivo alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima della seduta assembleare convocata per la sua approvazione, termine durante il quale gli Associati avranno la possibilità di richiedere al Consiglio Direttivo la visura e la copia (a proprie spese) dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità.


Art. 18 - AVANZI DI GESTIONE
L’eventuale residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli Associati, sarà riportato all’esercizio seguente e destinato esclusivamente ad iniziative conformi agli scopi istituzionali previsti dal presente statuto.

Art.19 – MODIFICHE ALL’ATTO COSTITUTIVO ED ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all’assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea straordinaria, come previsto dall’art. 7, punto7, lett. b) dello Statuto.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

1. La delibera di scioglimento dell’Associazione, al di fuori dei casi di legge, deve essere presa dall’Assemblea, con la maggioranza prevista dall’art.7, punto 7, del presente statuto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di altre associazioni o per fini di pubblica utilità in conformità della L. 383/00.
3. Successivamente alla deliberazione di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà e dovrà compiere esclusivamente gli atti e gli oneri conseguenti allo scioglimento e necessari per la devoluzione del patrimonio.
4. E' fatto, in ogni caso, assoluto divieto di distribuire il patrimonio residuo tra gli Associati.


Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalla legge della Regione Puglia 18 dicembre 2007, n. 39.
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